Malattia

Indennità economica

I lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, salariati e categorie assimilati , percepiscono durante l’assenza dal lavoro per malattia un’indennità economica erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.
Tutti gli impiegati, invece, del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro, nella misura e con le modalità previste dai vari contratti di lavoro,con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro commercio , terziario e servizi, che sono indennizzati dall’Inps .
Il diritto all’indennità giornaliera sussiste dall’inizio dell’attività lavorativa nei limiti di 180 giorni nell’ anno solare .
Solo ai lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo viene richiesto anche un requisito contributivo.
I primi tre giorni di malattia non vengono indennizzati dall’Inps , ma tutti i contratti prevedono un trattamento da parte dei datori di lavoro.
La misura dell’indennità è pari al

  • 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’inizio della malattia , dal 4° al 20° giorno
  • al 66% dal 21° al 180° giorno

L’indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di ricovero ospedaliero ed ai 2/3 quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore ammalato deve avvisare l’azienda il primo giorno di assenza e deve inviare il certificato medico all’Inps e al datore dei lavoro, entro due giorni dal rilascio.
Per consentire l’accertamento del suo stato di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile al domicilio indicato nel certificato durante le fasce orarie

  • dalle ore 10 alle ore 12 al mattino
  • dalle ore 17 alle ore 19 al pomeriggio

I controlli possono essere effettuati tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche.

Sanzioni

In caso di assenza nel proprio domicilio durante a visita di controllo l’Inps sospende l’erogazione dell’indenità per i primi 10 giorni di malattia e, dopo una seconda assenza, riduce al 50% l’indennità per tutto l’ulteriore periodo.
Il mancato o il ritardato invio della certificazione medica comporta la perdita dell’indennità delle giornate non comprovate dal certificato o per i giorni di ritardo nell’invio